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Whistleblowing

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

Modulistica

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MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI E IRREGOLARITÀ
Scarica il modello, compila e invia come indicato a seguire, nel punto 4. Modalità e destinatari della segnalazione

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In osservanza di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dalle relative leggi di recepimento, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e dagli Strumento Normativo interni Anti-Corruzione, abbiamo adottato un sistema di gestione delle segnalazioni che ci permette di gestire le segnalazioni, anche anonime. Si tratta di segnalazioni aventi a oggetto comportamenti, in violazione del Codice Etico, di leggi, regolamenti, normative interne, provvedimenti delle Autorità, Modello 231.

La L. 30 novembre 2017, n. 179 reca “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati e irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
La legge, pubblicata nella G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017, è entrata in vigore il 29 dicembre 2017.
L’art. 1 del citato provvedimento modifica l’art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, stabilendo in particolare che:

  1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.”

La segnalazione di reati o irregolarità, o “whistleblowing”, è una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito. Con l’espressione “whistleblower” si fa riferimento al dipendente, tanto del settore pubblico che del settore privato, che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito o in ragione del rapporto di lavoro, commesse ai danni dell’interesse pubblico o aziendale, contribuendo all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico e/o aziendale, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza nell’ambito o in ragione del rapporto di lavoro.
La segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

  • penalmente rilevanti;
  • poste in essere in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
  • suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti e/o di terzi o di arrecare un danno all’ambiente;
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti e/ o ai dipendenti e/ o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’azienda.

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile per la prevenzione della corruzione o all’ANAC o alla magistratura di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

  • a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda;
  • b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi tali fatti;
  • d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come qualifica e Settore/Sezione/Reparto in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
  • e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  • g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

La Manna S.p. A. mette a disposizione dei propri dipendenti un apposito modello (in allegato) il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura la segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. La segnalazione deve essere presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consorzio al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.
La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

  • c) mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica certificata whistleblow_mannaspa@namirialpec.it, a tal fine appositamente attivato. In questo caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui essa non sia opponibile per legge;
  • d) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In  questo caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Responsabile per la prevenzione della corruzione – Riservata personale”.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione presentata secondo le modalità di cui al punto 5) sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine e sempre nel rispetto dei suddetti principi, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni all’azienda (tra cui Forze di pubblica sicurezza, Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate).

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

  • a) a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
  • b) a comunicare l’esito dell’accertamento al Dirigente dell’Area di appartenenza dell’autore della violazione accertata affinché provveda all’adozione dei provvedimenti operativi di competenza;
  • c) a darne comunicazione al competente Organo amministrativo per l’esercizio dell’azione disciplinare, contrattualmente applicabile secondo le modalità definite.

FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 179/2017)
A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.
Ad eccezione dei casi di cui al successivo punto 8) in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare,fatte salve ulteriori forme
di responsabilità previste dall’ordinamento.
In ordine alla riservatezza, la L. 179/2017 stabilisce testualmente che “ L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale 2). Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”.
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 .
B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Il dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della legge e della presente procedura non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, discriminato o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. In termini generali di legge, l’adozione di misure ritenute ritorsive o pregiudizievoli nei confronti del segnalante è comunicata all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione o nell’ente in cui sono state poste in essere.

Restano ferme e impregiudicate la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e/o la responsabilità civile di cui all’art. 2043 del Codice Civile in caso di dolo o colpa grave.

Le tutele previste dalla L. 179/2017 e dalla presente procedura non sono garantite nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, una delle suddette responsabilità del segnalante. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.